``Per Sorridere oggi... domani... sempre!``

LO STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione PER UN SORRISO - ONLUS.
L’Associazione ha sede in Como viale Roosevelt n.15.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. Del D. Leg.vo 4.12.1997 n. 460, l’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2

SCOPO


L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell’Associazione è la promozione e il sostegno di attività e di iniziative dirette alla ricerca scientifica di malattie congenite in genere che colpiscono la persona umana in tutta la sua vita. Scopo inoltre dell’Associazione è quello di sostenere il disagio economico o fisico di:
--> artigiani, loro coniuge o loro figli, colpiti da malattie congenite di qualsiasi natura;
--> dipendenti, loro coniuge o loro figli delle strutture associate alla ONLUS, colpiti da malattie congenite di qualsiasi natura.
Per il raggiungimento di tale scopo l’Associazione si propone di:
- promuovere, sostenere e favorire iniziative che, ispirate ai più nobili principi di solidarietà sociale, si propongono di potenziare le strutture e i centri di ricerca o altri enti con oggetto e finalità la ricerca e lo studio di malattie congenite;
- attivare e sostenere ogni forma di attività ricreativa, beneficenza, educazione, istruzione, tesa alla realizzazione dello scopo dell’Associazione;
- prestare ogni collaborazione e sostegno economico per le spese di viaggio e di soggiorno ad artigiani e dipendenti delle strutture associate alla ONLUS, o loro coniuge o loro figli affetti da malattie congenite, al fine di permettere che venga prestata loro un’adeguata assistenza sanitaria in Italia o all’estero presso centri e istituti specializzati;
- collaborare e partecipare ad enti, istituti ed organismi, sia pubblici che privati, aventi finalità analoghe e con lo scopo di favorire lo sviluppo degli istituti beneficiari.
E’ fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

ASSOCIATI

Possono essere associati ordinari tutte le persone fisiche le associazioni, gli enti e le società di capitali e di persone che, avendo presentato domanda e condividendo gli scopi dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Comitato Direttivo.
All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. All’associato verrà rilasciata la ricevuta della quota e il Comitato Direttivo curerà la sua iscrizione all’apposito registro dei soci.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 4

PERDITA DEI REQUISITI DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
La esclusione può essere deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che risultino assenti ingiustificati per due assemblee consecutive e comunque quando tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote associative;
c) che non adempie i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione.Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio economico della Associazione è costituito dal contributo conferito dagli Associati all’atto della costituzione.
Tale patrimonio economico potrà venire alimentato con ulteriori donazioni ed erogazioni dagli Associati e:
A) dalle quote ed eventuali contributi volontari che gli associati verseranno in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
B) dai contributi di Enti ed altre persone fisiche e giuridiche;
C) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
D) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

ART. 6

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE


Sono organi della Associazione:
--> l’Assemblea dei Soci
--> il Presidente
--> il Direttore
--> il Comitato Direttivo
--> il Collegio dei Revisori

ART. 7

ASSEMBLEA

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all’Assemblea.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno la metà degli associati.
L’Assemblea si radunerà una volta all’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
- all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Presidente;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto tramite posta ordinaria o prioritaria, raccomandata semplice o con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ciascun associato ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione, è nominato dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente:
a) Convoca e presiede il Comitato Direttivo;
b) Cura l’esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e intrattiene rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
c) Firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione e cura l’osservanza dello Statuto;
d) Il Presidente dura in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile una sola volta.
La carica di Presidente è svolta a titolo gratuito.

ART. 9

IL DIRETTORE

Il Direttore dell’Associazione è nominato dal comitato Direttivo.
Egli attua:
a) Le disposizioni date dal Presidente per il buon funzionamento della Associazione;
Egli collabora:
a) Alla preparazione dei programmi di attività della Associazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali nonché al successivo controllo dei risultati;
b) All’attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
c) Cura la gestione dei programmi di attività della Associazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione;
d) Partecipa alle sedute del Comitato Direttivo esprimendo parere.
La carica di Direttore è svolta a titolo gratuito.

ART. 10

IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è costituito da:
--> il Presidente
--> due membri designati dall’Assemblea dei Soci.
Il Direttore può partecipare all’adunanza del Comitato Direttivo senza diritto di voto.
Il Comitato Direttivo si occupa della ordinaria e straordinaria amministrazione, provvederà alla realizzazione delle attività al fine di raccogliere contributi da devolvere a titolo di beneficenza.
Le adunanze del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente della Associazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta del Direttore.
La convocazione è da recapitarsi agli aventi diritto almeno otto giorni prima della adunanza con lettera a mezzo:
--> Posta ordinaria o prioritaria
--> Raccomandata semplice o con ricevuta di ritorno
--> Telefax
--> Posta elettronica
Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 11

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del Bilancio.

ART.12

BILANCIO

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Il bilancio consuntivo dovrà rimanere depositato presso la sede sociale nei trenta giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri “ONLUS” che per legge, statuto o regolamento hanno un oggetto simile.

ART. 13

ESTINZIONE

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 C.C.;
c) per deliberazione della assemblea assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati, ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 14

NORME DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.